(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 46 del 12 agosto 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. All'art. 5 della legge regionale 26 gennaio 1987, n. 5: 1. L'inciso di cui al 1 comma "fuori dell'ambito territoriale cui si riferiscono le funzioni esercitate, al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e all'indennita' di missione previste per i dipendenti regionali di seconda qualifica dirigenziale" e' sostituito dal seguente: "fuori del territorio del Comune ove ha sede l'Ente, al rimborso delle spese di viaggio, vitto e pernottamente effettivamente sostenute e documentate". 2. L'inciso di cui al 2 comma "e' inoltre dovuta, per gli stessi casi, l'indennita' di missione di cui al primo comma" e' sostituito dal seguente: "e' inoltre dovuto, per gli stessi casi, il rimborso delle spese di vitto e pernottamento effettivamente sostenute e documentate. Il rimborso delle spese di vitto e di pernottamento effettivamente sostenute e documentate e' altresi' dovuto ai membri dei collegi sindacali previsti dal 3 comma dell'art. 1".