(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 46
                         del 12 agosto 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   All'art. 5 della legge regionale 26 gennaio 1987, n. 5:
   1. L'inciso di cui al 1 comma "fuori dell'ambito territoriale cui
si riferiscono le funzioni esercitate, al  rimborso  delle  spese  di
viaggio   effettivamente   sostenute  e  all'indennita'  di  missione
previste  per   i   dipendenti   regionali   di   seconda   qualifica
dirigenziale"  e'  sostituito dal seguente: "fuori del territorio del
Comune ove ha sede l'Ente, al rimborso delle spese di viaggio,  vitto
e pernottamente effettivamente sostenute e documentate".
   2.  L'inciso di cui al 2 comma "e' inoltre dovuta, per gli stessi
casi, l'indennita' di missione di cui al primo comma"  e'  sostituito
dal  seguente:  "e'  inoltre dovuto, per gli stessi casi, il rimborso
delle spese di  vitto  e  pernottamento  effettivamente  sostenute  e
documentate.  Il  rimborso  delle  spese  di vitto e di pernottamento
effettivamente sostenute e documentate e' altresi' dovuto  ai  membri
dei collegi sindacali previsti dal 3 comma dell'art. 1".